Anci Umbria – Statuto

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STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DI ANCI UMBRIA DEL 9 LUGLIO 2021

STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA

 

INDICE

 

 

Statuto di ANCI Umbria

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

Articolo 2

Sede

 

Articolo 3

Autonomia regionale

 

Articolo 4

Scopo

 

Articolo 5

Pari opportunità

 

Articolo 6

Associati

 

Articolo 7

Organi

 

Articolo 8

Requisiti per l’elezione negli organi

 

Articolo 9

Decadenza e sostituzione

 

Articolo 10

Assemblea regionale

 

Articolo 11

Assemblea regionale in seduta Ordinaria

 

Articolo 12

Assemblea regionale in seduta Straordinaria

 

Articolo 13

Assemblea regionale in seduta Congressuale

 

Articolo 14

Presidente

 

Articolo 15

Poteri del Presidente

 

Articolo 16

Ufficio di Presidenza

 

Articolo 17

Consiglio Direttivo

 

Articolo 18

Poteri del Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

Segretario Generale

 

Articolo 20

Consulte tematiche

 

Articolo 21

Conferenza dei Consigli Comunali

 

Articolo 22

Consulta dei Piccoli Comuni

 

Articolo 23

Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate

 

Articolo 24

Consulta per le politiche della montagna

 

Articolo 25

Consulta ANCI Giovani

 

Articolo 26

Revisore Unico

 

Articolo 27

Finanze, Contabilità, Patrimonio

 

Articolo 28

Esercizio finanziario

 

Articolo 29

Votazioni

 

Articolo 30

Federsanità ANCI Umbria

 

Articolo 31

Scioglimento

 

Articolo 32

Modifiche dello Statuto

 

Articolo 33

Rinvio

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

1.    L’Associazione dei Comuni dell’Umbria, contraddistinta dalla sigla “ANCI Umbria”, è un’associazione regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2.    ANCI Umbria è costituita con durata a tempo indeterminato.

3.    ANCI Umbria non ha fine di lucro.

Articolo 2

Sede

 

1.    ANCI Umbria ha sede legale in Perugia.

2.    ANCI Umbria, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ha piena facoltà di costituire e/o sopprimere sedi operative distaccate, uffici, delegazioni, rappresentanze, in relazione a particolari esigenze organizzative, o di spostare la propria sede nel territorio regionale senza che questo comporti la modifica dello Statuto.

 

Articolo 3

Autonomia regionale

 

1.    ANCI Umbria rappresenta l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani nel territorio regionale partecipando all’attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto di ANCI Nazionale.

2.    ANCI Umbria ha competenza e piena autonomia organizzativa, economico – finanziaria e di iniziativa politico – istituzionale in ambito regionale.

 

Articolo 4

Scopo

 

1.        ANCI Umbria opera per l’attuazione del principio costituzionale dell’affermazione e della valorizzazione dei Comuni e delle autonomie locali e per la tutela dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati.

2.        L’Associazione in particolare:

a.     rappresenta il sistema dei Comuni dell’Umbria e  di tutti gli enti di derivazione comunale dinanzi a istituzioni e organismi locali, regionali, internazionali e dell’Unione europea e ad ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale che eserciti funzioni di interesse locale;

b.     tutela e rappresenta gli interessi di detto sistema anche nei rapporti con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, scientifiche, culturali e sociali che hanno carattere regionale;

c.      promuove la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso le attività di studio, ricerca, formazione e informazione in relazione alle tematiche d’interesse degli enti associati;

d.     promuove iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali;

e.     promuove e coordina il confronto tra gli associati e tra questi e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, scientifiche, culturali e sociali;

f.       svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati;

g.     promuove la diffusione nella realtà regionale e nazionale delle iniziative degli associati;

h.     mantiene costanti rapporti con le altre ANCI regionali ed assicura la partecipazione al Coordinamento dei Presidenti e al Coordinamento dei Segretari;

i.       mantiene costanti rapporti con ANCI Nazionale, assumendo le opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle decisioni di carattere generale.

3.    Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Umbria promuove, nel rispetto della normativa di riferimento, direttamente o tramite associazioni e/o società partecipate o tramite altri enti il cui oggetto abbia finalità analoghe alle attività e agli scopi statutari: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi, attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli enti associati, attività di comunicazione rivolta al pubblico con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i temi dell’autonomia comunale. In particolare, persegue lo sviluppo e l’implementazione di servizi a favore degli associati rispondenti a scopi statutari; lo sviluppo della conoscenza del sistema della Pubblica Amministrazione locale; lo sviluppo dei sistemi innovativi di comunicazione e partecipazione; l’incremento della conoscenza dei temi pubblicistici finalizzata ad una maggiore e migliore conoscenza delle problematiche dei comuni in generale.

4.    Per la realizzazione delle attività ANCI Umbria può:

a.         stipulare accordi e convenzioni o pervenire a intese con soggetti pubblici e privati o con altre associazioni laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi e di interventi rivolti al medesimo territorio;

b.         intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;

c.         dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell’Associazione;

d.         ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;

e.         promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;

f.          cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali e locali;

g.         gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;

h.        compiere ogni altra operazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento degli scopi sopra elencati,  il tutto solamente in funzione strumentale all’oggetto e purché questo non ne risulti modificato.

 

Articolo 5

Pari opportunità

 

 

1.    ANCI Umbria favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari. In tale ottica, la composizione degli organi associativi dovrà garantire la rappresentanza di donne in misura riproporzionata al numero effettivo delle amministratrici elette.

 

Articolo 6

Associati

 

 

1.  Sono associati di ANCI Umbria, i Comuni, le Associazioni e/o Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, nonché altri enti di derivazione comunale della regione Umbria che hanno aderito all’ANCI Nazionale secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto di detta associazione.

2.  L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

3.  L’adesione comporta l’obbligo del versamento della quota associativa annuale.

4.  Gli adempimenti relativi alle quote associative e al recesso sono disciplinati dalle norme dello Statuto di ANCI Nazionale.

5.  Gli associati si impegnano ad agevolare la partecipazione dei propri amministratori alle attività ed iniziative di ANCI Umbria.

6.  L’adesione all’ANCI Umbria comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi associativi e dall’Associazione nazionale.

 

Articolo 7

Organi

 

 

1.    Sono organi di ANCI Umbria:

a.  l’Assemblea regionale;

b.  il Presidente;

c.   l’Ufficio di Presidenza;

d.  il Consiglio Direttivo;

e.  il Revisore Unico.

 

Articolo 8

Requisiti per l’elezione negli organi

 

 

1.    Possono essere eletti negli organi associativi solo gli amministratori i cui enti di appartenenza sono in regola con la quota associativa.

2.    Può essere eletto alla carica di Presidente dell’Associazione solo chi ricopre la carica di Sindaco di un Comune associato.

3.    Possono essere eletti come componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti locali da cui provengono, o esercitano la rappresentanza legale di altro Ente associato.

4.    La carica di Presidente e di componente dell’Ufficio di Presidenza o del Consiglio Direttivo dell’Associazione è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere e assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

5.    Il Revisore Unico deve essere iscritto all’Albo dei Revisori.

6.    L’incarico del Revisore è incompatibile con quello di componenti degli altri organi associativi.

 

Articolo 9

Decadenza e sostituzione

 

 

1.    La perdita dei requisiti richiesti per l’elezione negli organi, il venir meno delle cariche elettive e/o politico-amministrative e di rappresentanza dell’ente associato di appartenenza per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi elettorali vigenti, le dimissioni nonché il recesso o la decadenza da socio dell’Ente di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica rivestita negli organi dell’Associazione.

2.    I componenti degli organi collegiali che per quattro sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica.

3.    La decadenza è dichiarata dagli organi collegiali di appartenenza e comunicata all’interessato, contestualmente alla sostituzione tramite la procedura di cooptazione.

4.    In caso di decadenza del Presidente si procede all’elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto nell’art. 12.

 

Articolo 10

Assemblea regionale

 

 

  1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo generale di ANCI Umbria.
  2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati che risultino in regola con il pagamento delle quote associative alla data dell’Assemblea stessa.
  3. Ogni Comune associato è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti rappresentati. Gli altri Enti associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da suo delegato.
  4. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare in Assemblea non più di un altro associato impedito a partecipare.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente eletto dall’Assemblea in seduta Congressuale, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale.
  6. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente dell’Associazione.
  7. La convocazione indica l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione.
  8. Salvo nei casi di motivata urgenza, l’Assemblea è convocata con almeno quindici giorni di preavviso mediante posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della stessa.
  9. Il verbale delle sedute dell’Assemblea è redatto dal Segretario Generale, o suo delegato oppure dal notaio, ove richiesto.
  10. L’Assemblea regionale è convocata in seduta Ordinaria, Straordinaria o Congressuale.

 

Articolo 11

Assemblea regionale in seduta Ordinaria

 

 

1.     L’Assemblea regionale in seduta Ordinaria è convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo.

2.     L’Assemblea Ordinaria è altresì convocata su richiesta sottoscritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) degli associati o dal Revisore Unico in relazione agli adempimenti relativi al bilancio.

3.     Spetta all’Assemblea regionale in seduta Ordinaria:

a.    deliberare in merito agli indirizzi e alle scelte politico – amministrative dell’Associazione;

b.    approvare il Bilancio consuntivo e preventivo annuale;

c.    approvare il programma annuale di attività e di interventi strategico organizzativi;

d.    nominare il Revisore Unico.

4.    L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in Assemblea.

5.    Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.    All’Assemblea regionale Ordinaria possono partecipare con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione della seduta, il Revisore Unico e i Coordinatori delle Consulte tematiche.

 

Articolo 12

Assemblea regionale in seduta Straordinaria

 

 

1.    L’Assemblea si riunisce in seduta Straordinaria per:

a.  eleggere il nuovo Presidente in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica. In tal caso l’Assemblea Straordinaria si terrà in sede Congressuale;

b.  deliberare le modifiche dello Statuto;

c.   deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione;

2.    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati.

3.    Le modifiche statutarie possono essere approvate a maggioranza qualificata dei 3/ 4 (tre quarti) dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti. 

4.    L’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica è convocata dal Vicepresidente vicario, o in caso di sua impossibilità da Vicepresidente in carica, o in caso di impossibilità di quest’ultimo dal Sindaco più anziano, entro quattro mesi dalla cessazione, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati. Il nuovo Presidente in sostituzione del Presidente in carica viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 14.

 

Articolo 13

Assemblea regionale in seduta Congressuale

 

 

1.     L’Assemblea si riunisce in seduta Congressuale ogni cinque anni.

2.     Spetta all’Assemblea in seduta Congressuale:

a.    eleggere il Presidente dell’Associazione;

b.    eleggere il Consiglio Direttivo;

c.    eleggere i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Umbria e i Delegati regionali all’Assemblea Congressuale Nazionale;

3.    L’Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea Congressuale è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati.

4.  Il Presidente dell’Associazione viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 14.

5.  Il Consiglio Direttivo viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 17.

6.  I componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Umbria e i Delegati regionali all’Assemblea Congressuale Nazionale sono eletti in base al Regolamento Congressuale di ANCI Nazionale.

7.  I lavori dell’Assemblea Congressuale sono aperti dal Presidente dell’Associazione in carica.

 

Articolo 14

Presidente

 

 

1.  Il Presidente viene eletto tra i Sindaci dei Comuni associati dall’Assemblea Congressuale, o in caso di cessazione anticipata, dall’Assemblea Congressuale Straordinaria a norma dell’articolo 12, o per acclamazione o con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2.  Il Presidente eletto nomina due o più Vicepresidenti, dei quali almeno uno con funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3.  Il Vicepresidente vicario, in caso di cessazione anticipata del Presidente, ne assume tutte le funzioni e provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria entro quattro mesi per la sostituzione del Presidente.

 

Articolo 15

Poteri del Presidente

 

 

1.  Il Presidente rappresenta l’ANCI Umbria, di cui ne ha la rappresentanza legale, assume tutti gli atti che non siano di competenza degli altri organi, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, coordina l’attività dell’Associazione.

2.  Il Presidente, sulla base degli indirizzi formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, provvede alla nomina dei rappresentanti presso gli organismi esterni pubblici e privati.

3.  Nell’esercizio delle sue funzioni viene coadiuvato dai Vicepresidenti, dall’Ufficio di Presidenza e dal Segretario Generale.

4.  Il Presidente o suo delegato partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Anci Nazionale e Associazioni regionali.

5.  Il Presidente può in ogni caso delegare il Segretario al compimento di tutti gli atti necessari in relazione a specifiche attività e progetti dell’Associazione.

 

Articolo 16

Ufficio di Presidenza

 

 

1.     L’Ufficio di Presidenza è un organo di coordinamento dell’attività dell’Associazione e di collaborazione con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, è nominato dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

2.     L’Ufficio di Presidenza è composto:

a.    dal Presidente dell’Associazione;

b.    dai Vicepresidenti;

c.    dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

d.    da cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo;

e.    dal Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;

f.     dal Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;

3.     All’attività dell’Ufficio di Presidenza partecipa in qualità di invitato permanente il Presidente di Federsanità ANCI Umbria. La relativa partecipazione non conferisce il diritto di voto.

4.     All’attività dell’Ufficio di Presidenza partecipa altresì il Segretario Generale.

5.     Spetta all’Ufficio di Presidenza:

a.    verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali;

b.    determinare la costituzione delle Consulte tematiche e formulare gli indirizzi per la nomina dei Coordinatori;

c.    formulare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso gli organismi esterni;

6.     L’Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione.

7.     Il verbale delle sedute dell’Ufficio di Presidenza è redatto dal Segretario Generale. 

 

Articolo 17

Consiglio Direttivo

 

 

1.     Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ed esecutivo e provvede all’attuazione delle politiche di governo locale e regionale dell’Associazione; è eletto dall’Assemblea in sede Congressuale.

2.     Il Consiglio Direttivo è composto:

                         a.   da trenta membri, eletti dall’Assemblea Congressuale tra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico amministrativa negli Enti locali associati e tra i rappresentanti legali degli altri associati;

                         b.   dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali;

                         c.   dal Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;

3.     Partecipano in qualità di invitati permanenti senza il diritto di voto:

a.  il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali CAL;

b.  il Presidente di Federsanità ANCI Umbria o suo delegato;

c.   il Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate;

d.  il Coordinatore della Consulta per le politiche della montagna;

e.  il Coordinatore della Consulta di ANCI Giovani;

4.     L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene o su lista unica ed unitaria votata per acclamazione, o sulla base di liste contrapposte con sistema proporzionale, oppure su lista concordata votata per acclamazione.

5.     In caso di elezione su liste contrapposte si procede alla votazione in forma segreta, con voto alla sola lista.

6.     Le liste dovranno essere presentate da almeno il 10% dei Comuni componenti l’Assemblea e dovranno indicare i candidati nell’ordine in cui saranno eletti.

7.     Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione.

8.     Il Consiglio Direttivo, in prima seduta, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda seduta, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti.

9.     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 18

Poteri del Consiglio Direttivo

 

 

1.    Il Consiglio Direttivo:

a.  esprime gli indirizzi generali sugli orientamenti e dà le direttive dell’azione di ANCI Umbria;

b.  elabora lo schema del programma di attività e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria;

c.   su proposta del Segretario Generale adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria nella prima riunione utile;

d.  raccoglie ed elabora i documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e.  nomina i cinque membri dell’Ufficio di Presidenza di sua competenza;

f.    nomina il Segretario Generale;

g.  nomina il Direttore responsabile dell’eventuale organo di stampa;

h.  stabilisce le eventuali indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi associativi e dei membri delle articolazioni operative e istituzionali dell’Associazione;

i.    delibera l’assetto organizzativo, proposto dal Segretario Generale;

j.    approva i regolamenti interni;

k.   svolge ogni altro compito ed attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

Articolo 19

Segretario Generale

 

 

1.    Il Segretario Generale provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione e ne risponde personalmente, adotta gli atti occorrenti ed assume le opportune iniziative al fine di dare esecuzione alle direttive degli organi e di gestire al meglio le risorse umane, reali e finanziarie.

2.    In particolare il Segretario Generale:

a.  sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione;

b.  provvede a dare esecuzione alle decisioni degli organi sociali;

c.   dispone di acquisti dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell’Associazione;

d.  predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione che propone per l’adozione al Consiglio Direttivo;

e.  provvede a dare esecuzione alle previsioni di bilancio;

f.    dirige il personale dell’Associazione;

g.  coordina l’attività degli uffici e ne predispone l’organizzazione; nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;

h.  conferisce incarichi a consulenti e collaboratori legati allo svolgimento delle attività progettuali;

i.    formula proposte di deliberazione agli organi competenti ed esprime i relativi pareri;

j.    cura ogni altro incarico o adempimento delegato dagli organi dell’Associazione;

k.   redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza;

l.    dispone la partecipazione a progetti ed iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali individuando partner e firmando i relativi atti conseguenziali;

m. provvede alla gestione operativa dei rapporti bancari anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;

n.  su delega del Presidente può stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con soggetti pubblici, privati o del terzo settore, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi associativi;

3.    Il Segretario Generale partecipa al Coordinamento nazionale dei Segretari/Direttori e, secondo quanto disposto dal Presidente, all’attività di organi nazionali dell’ANCI.

4.    L’incarico di Segretario Generale può essere affidato ad un dirigente di ruolo, distaccato a tempo pieno o parziale dagli enti associati, o a persona di pari competenza ed esperienza assunta con contratto.

5.    L’indennità o il compenso del Segretario vengono determinati facendo riferimento alle norme previste dalla contrattazione collettiva dell’ANCI Nazionale.

 

Articolo 20

Consulte tematiche

 

 

1.    Le Consulte tematiche sono articolazioni operative e propositive dell’Associazione nominate dall’Ufficio di Presidenza per lo studio e per l’approfondimento dei temi relativi all’ordinamento e alla vita delle autonomie locali, con funzioni di supporto al Consiglio Direttivo, all’Ufficio di Presidenza e al Presidente.

2.    I Coordinatori delle Consulte tematiche sono nominati dal Presidente dell’Associazione in base agli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza fra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti associati.

3.    Possono partecipare alle Consulte coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti associati, altri soggetti di comprovata esperienza nelle materie attribuite alla Consulta nonché tecnici e funzionari delle Amministrazioni appositamente individuati.

4.    Le Consulte tematiche possono costituire al proprio interno Commissioni o Gruppi di lavoro in ordine alla analisi, studio e approfondimento di aspetti e problematiche di qualunque natura.

5.    I Coordinatori delle Consulte tematiche hanno il compito di predisporre i temi da trattare e curare che sia dato corso all’attività dello stesso e dei Gruppi di Lavoro/Commissioni istituiti. Essi partecipano, su invito, del Presidente, alle riunioni degli organi dell’Associazione con funzioni di referenti sulle materie e sull’attività di loro competenza.

6.    La partecipazione e l’organizzazione dei lavori delle Consulte può essere disciplinata con apposito regolamento.

 

Articolo 21

Conferenza dei Consigli Comunali

 

 

1.    È costituita la Conferenza dei Consigli Comunali per assicurare un’adeguata presenza delle Assemblee Comunali nella vita dell’Associazione.

2.    La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

3.    Il Coordinatore regionale della Conferenza dei Consigli Comunali è designato dal Presidente.

4.    Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

5.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza possono essere disciplinate con apposito regolamento.

6.    La Conferenza regionale collabora con la Conferenza nazionale dei Consigli comunali.

 

Articolo 22

Consulta dei Piccoli Comuni

 

 

1.    È costituita la Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta : la “Consulta dei Piccoli Comuni”.

2.    La Consulta dei Piccoli Comuni ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni.

3.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta e due Vice Coordinatori.

4.    Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

5.    Il Coordinatore partecipa al Consiglio Nazionale al fine di coordinare l’attività regionale con quella nazionale dell’ANCI.

6.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 23

Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate

 

 

1.         È costituita la Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate finalizzata ad assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale.

2.         Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.         Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.         Il Coordinatore partecipa al Consiglio Nazionale al fine di coordinare l’attività regionale con quella nazionale dell’ANCI.

5.         Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 24

Consulta per le politiche della montagna

 

 

1.    È costituita la Consulta per le politiche della montagna al fine di assicurare e promuovere il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le aree montane.

2.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.    Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.    Il Coordinatore partecipa alle analoghe articolazioni nazionali in conformità allo statuto di ANCI Nazionale.

5.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 25

Consulta ANCI Giovani

 

 

1.    È costituita la Consulta ANCI Giovani rivolta a promuovere e valorizzare sia il ruolo degli amministratori giovani sia a sostenere e sviluppare le politiche degli enti rivolte alle fasce più giovani delle comunità locali.

2.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.    Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 26

Revisore Unico

 

 

1.    L’Assemblea regionale in seduta Ordinaria provvede a nominare il Revisore Unico.

2.    Il Revisore vigila periodicamente sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione eseguendo verifiche contabili e di cassa.

3.    Il Revisore esprime parere obbligatorio sui Bilanci di previsione e riscontra l’esattezza dei Bilanci consuntivi controfirmandoli.

4.    Il Revisore sottopone al Consiglio Direttivo ed Assemblea una relazione annuale sull’andamento della gestione.

5.    L’incarico del Revisore è incompatibile con quello di componente degli altri organi associativi, alle adunanze dei quali può, tuttavia, partecipare nelle ipotesi previste dallo Statuto, nonché su invito e comunque nell’ambito delle proprie competenze.

6.    Il Revisore rimane in carica per quattro anni ed il suo componente è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

 

Articolo 27

Finanze, Contabilità, Patrimonio

 

 

1.    ANCI Umbria esercita l’autonomia finanziaria anche con il reperimento di risorse aggiuntive alla percentuale dei contributi associativi ad essa assegnati dall’ANCI Nazionale.

2.     Le entrate di ANCI Umbria sono costituite da:

a.  trasferimenti effettuati dall’ANCI Nazionale come quota della contribuzione nazionale dei Comuni, nell’importo definito secondo lo Statuto di detta Associazione;

b.  quote associative regionali di diretta contribuzione dei Comuni umbri associati, deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

c.   eventuale quota straordinaria in misura determinata dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo per attività di carattere straordinario. Tale quota regolarmente approvata è obbligatoria per tutti gli associati ed è finalizzata esclusivamente al finanziamento dell’attività straordinaria dell’Associazione regionale;

d.  quote associative annuali degli Enti diversi dai Comuni, stabilite dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in misura perequata alle contribuzioni dei Comuni;

e.  contributi percepiti e/o proventi derivanti dallo svolgimento di progetti, iniziative e servizi agli associati  resi  anche  attraverso  la/e  associazione/i  o  società  partecipata/e  o sottoposta/e a controllo di ANCI Umbria, o derivanti da accordi con Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali;

f.    contributi volontari e straordinari;

g.  da proventi derivanti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati, dall’utilizzo dei beni e dall’attività svolta dall’ANCI Umbria per la realizzazione dell’oggetto sociale;

3.    La gestione contabile e finanziaria dell’Associazione è effettuata in conformità all’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, ed alle disposizioni di legge applicabili.

4.    In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

5.    Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall’Associazione esclusivamente per la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, formazione e pubblicazioni e non devono comportare per l’Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente connessi alle attività sopra elencate per le quali sono concessi. Compete all’Ufficio di Presidenza valutare l’opportunità della loro accettazione in relazione alle affinità dell’Associazione.

6.    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi e dai beni acquistati con questi. Finché l’Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del Patrimonio, né pretenderne la quota parte in caso di recesso.

 

Articolo 28

Esercizio finanziario

 

 

1.    L’esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

2.    Il Bilancio annuale Consuntivo e di Previsione sono predisposti dal Segretario Generale, adottati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Giugno dell’anno successivo e presentati all’Assemblea per l’approvazione.

3.    Il Bilancio Consuntivo viene trasmesso all’ANCI Nazionale entro tre mesi dall’approvazione.

4.    Il Bilancio di ANCI Umbria è pubblicato secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali.

 

Articolo29
Votazioni

 

1.    Tranne i casi per i quali sia diversamente predisposto dallo Statuto, le deliberazioni degli organi collegiali vengono adottate con voto palese e a maggioranza dei presenti.

2.    In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3.    Le votazioni concernenti le persone si effettuano a scrutinio segreto salvo il caso di acclamazione.

 

Articolo 30

Federsanità ANCI Umbria

 

1.    ANCI Umbria riconosce Federsanità ANCI Umbria come struttura di incontro fra aziende sanitarie locali e ospedaliere e dei Comuni, anche attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati, nell’ottica dell’integrazione dei servizi socio – sanitari con quelli socio – assistenziali e ne recepisce lo Statuto.

2.    Il Presidente di Federsanità ANCI Umbria partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.

3.    Le relative partecipazioni non conferiscono il diritto di voto.

4.    Sulla base degli indirizzi formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente nomina i rappresentanti di ANCI Umbria presso gli organi di Federsanità, nel rispetto del principio delle pari opportunità e garantendo la rappresentanza dei piccoli Comuni.

 

Articolo 31

Scioglimento

 

1.    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta Straordinaria da una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati.

2.    L’Assemblea nomina un Commissario straordinario, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

 

Articolo 32

Modifiche dello Statuto

 

 

1.  Le modifiche ed integrazioni dello Statuto sono approvate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza qualificata dei 3 /4 (tre quarti) dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti.

2.  Ove proposte in occasione dell’Assemblea riunita in sede Congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

3.  Lo Statuto viene trasmesso, dopo l’approvazione, al Consiglio Nazionale dell’ANCI per i conseguenti adempimenti previsti dallo Statuto nazionale.

 

Articolo 33

Rinvio

 

 

1.    Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio agli articoli del Codice Civile, allo Statuto di ANCI Nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

Statuto di ANCI Umbria

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

Articolo 2

Sede

 

Articolo 3

Autonomia regionale

 

Articolo 4

Scopo

 

Articolo 5

Pari opportunità

 

Articolo 6

Associati

 

Articolo 7

Organi

 

Articolo 8

Requisiti per l’elezione negli organi

 

Articolo 9

Decadenza e sostituzione

 

Articolo 10

Assemblea regionale

 

Articolo 11

Assemblea regionale in seduta Ordinaria

 

Articolo 12

Assemblea regionale in seduta Straordinaria

 

Articolo 13

Assemblea regionale in seduta Congressuale

 

Articolo 14

Presidente

 

Articolo 15

Poteri del Presidente

 

Articolo 16

Ufficio di Presidenza

 

Articolo 17

Consiglio Direttivo

 

Articolo 18

Poteri del Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

Segretario Generale

 

Articolo 20

Consulte tematiche

 

Articolo 21

Conferenza dei Consigli Comunali

 

Articolo 22

Consulta dei Piccoli Comuni

 

Articolo 23

Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate

 

Articolo 24

Consulta per le politiche della montagna

 

Articolo 25

Consulta ANCI Giovani

 

Articolo 26

Revisore Unico

 

Articolo 27

Finanze, Contabilità, Patrimonio

 

Articolo 28

Esercizio finanziario

 

Articolo 29

Votazioni

 

Articolo 30

Federsanità ANCI Umbria

 

Articolo 31

Scioglimento

 

Articolo 32

Modifiche dello Statuto

 

Articolo 33

Rinvio

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

1.    L’Associazione dei Comuni dell’Umbria, contraddistinta dalla sigla “ANCI Umbria”, è un’associazione regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2.    ANCI Umbria è costituita con durata a tempo indeterminato.

3.    ANCI Umbria non ha fine di lucro.

Articolo 2

Sede

 

1.    ANCI Umbria ha sede legale in Perugia.

2.    ANCI Umbria, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ha piena facoltà di costituire e/o sopprimere sedi operative distaccate, uffici, delegazioni, rappresentanze, in relazione a particolari esigenze organizzative, o di spostare la propria sede nel territorio regionale senza che questo comporti la modifica dello Statuto.

 

Articolo 3

Autonomia regionale

 

1.    ANCI Umbria rappresenta l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani nel territorio regionale partecipando all’attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto di ANCI Nazionale.

2.    ANCI Umbria ha competenza e piena autonomia organizzativa, economico – finanziaria e di iniziativa politico – istituzionale in ambito regionale.

 

Articolo 4

Scopo

 

1.        ANCI Umbria opera per l’attuazione del principio costituzionale dell’affermazione e della valorizzazione dei Comuni e delle autonomie locali e per la tutela dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati.

2.        L’Associazione in particolare:

a.     rappresenta il sistema dei Comuni dell’Umbria e  di tutti gli enti di derivazione comunale dinanzi a istituzioni e organismi locali, regionali, internazionali e dell’Unione europea e ad ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale che eserciti funzioni di interesse locale;

b.     tutela e rappresenta gli interessi di detto sistema anche nei rapporti con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, scientifiche, culturali e sociali che hanno carattere regionale;

c.      promuove la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso le attività di studio, ricerca, formazione e informazione in relazione alle tematiche d’interesse degli enti associati;

d.     promuove iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali;

e.     promuove e coordina il confronto tra gli associati e tra questi e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, scientifiche, culturali e sociali;

f.       svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati;

g.     promuove la diffusione nella realtà regionale e nazionale delle iniziative degli associati;

h.     mantiene costanti rapporti con le altre ANCI regionali ed assicura la partecipazione al Coordinamento dei Presidenti e al Coordinamento dei Segretari;

i.       mantiene costanti rapporti con ANCI Nazionale, assumendo le opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle decisioni di carattere generale.

3.    Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Umbria promuove, nel rispetto della normativa di riferimento, direttamente o tramite associazioni e/o società partecipate o tramite altri enti il cui oggetto abbia finalità analoghe alle attività e agli scopi statutari: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi, attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli enti associati, attività di comunicazione rivolta al pubblico con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i temi dell’autonomia comunale. In particolare, persegue lo sviluppo e l’implementazione di servizi a favore degli associati rispondenti a scopi statutari; lo sviluppo della conoscenza del sistema della Pubblica Amministrazione locale; lo sviluppo dei sistemi innovativi di comunicazione e partecipazione; l’incremento della conoscenza dei temi pubblicistici finalizzata ad una maggiore e migliore conoscenza delle problematiche dei comuni in generale.

4.    Per la realizzazione delle attività ANCI Umbria può:

a.         stipulare accordi e convenzioni o pervenire a intese con soggetti pubblici e privati o con altre associazioni laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi e di interventi rivolti al medesimo territorio;

b.         intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;

c.         dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell’Associazione;

d.         ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati;

e.         promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;

f.          cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali e locali;

g.         gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;

h.        compiere ogni altra operazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento degli scopi sopra elencati,  il tutto solamente in funzione strumentale all’oggetto e purché questo non ne risulti modificato.

 

Articolo 5

Pari opportunità

 

 

1.    ANCI Umbria favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari. In tale ottica, la composizione degli organi associativi dovrà garantire la rappresentanza di donne in misura riproporzionata al numero effettivo delle amministratrici elette.

 

Articolo 6

Associati

 

 

1.  Sono associati di ANCI Umbria, i Comuni, le Associazioni e/o Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, nonché altri enti di derivazione comunale della regione Umbria che hanno aderito all’ANCI Nazionale secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto di detta associazione.

2.  L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

3.  L’adesione comporta l’obbligo del versamento della quota associativa annuale.

4.  Gli adempimenti relativi alle quote associative e al recesso sono disciplinati dalle norme dello Statuto di ANCI Nazionale.

5.  Gli associati si impegnano ad agevolare la partecipazione dei propri amministratori alle attività ed iniziative di ANCI Umbria.

6.  L’adesione all’ANCI Umbria comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi associativi e dall’Associazione nazionale.

 

Articolo 7

Organi

 

 

1.    Sono organi di ANCI Umbria:

a.  l’Assemblea regionale;

b.  il Presidente;

c.   l’Ufficio di Presidenza;

d.  il Consiglio Direttivo;

e.  il Revisore Unico.

 

Articolo 8

Requisiti per l’elezione negli organi

 

 

1.    Possono essere eletti negli organi associativi solo gli amministratori i cui enti di appartenenza sono in regola con la quota associativa.

2.    Può essere eletto alla carica di Presidente dell’Associazione solo chi ricopre la carica di Sindaco di un Comune associato.

3.    Possono essere eletti come componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti locali da cui provengono, o esercitano la rappresentanza legale di altro Ente associato.

4.    La carica di Presidente e di componente dell’Ufficio di Presidenza o del Consiglio Direttivo dell’Associazione è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere e assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

5.    Il Revisore Unico deve essere iscritto all’Albo dei Revisori.

6.    L’incarico del Revisore è incompatibile con quello di componenti degli altri organi associativi.

 

Articolo 9

Decadenza e sostituzione

 

 

1.    La perdita dei requisiti richiesti per l’elezione negli organi, il venir meno delle cariche elettive e/o politico-amministrative e di rappresentanza dell’ente associato di appartenenza per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi elettorali vigenti, le dimissioni nonché il recesso o la decadenza da socio dell’Ente di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica rivestita negli organi dell’Associazione.

2.    I componenti degli organi collegiali che per quattro sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica.

3.    La decadenza è dichiarata dagli organi collegiali di appartenenza e comunicata all’interessato, contestualmente alla sostituzione tramite la procedura di cooptazione.

4.    In caso di decadenza del Presidente si procede all’elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto nell’art. 12.

 

Articolo 10

Assemblea regionale

 

 

  1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo generale di ANCI Umbria.
  2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati che risultino in regola con il pagamento delle quote associative alla data dell’Assemblea stessa.
  3. Ogni Comune associato è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti rappresentati. Gli altri Enti associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da suo delegato.
  4. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare in Assemblea non più di un altro associato impedito a partecipare.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente eletto dall’Assemblea in seduta Congressuale, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale.
  6. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente dell’Associazione.
  7. La convocazione indica l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione.
  8. Salvo nei casi di motivata urgenza, l’Assemblea è convocata con almeno quindici giorni di preavviso mediante posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della stessa.
  9. Il verbale delle sedute dell’Assemblea è redatto dal Segretario Generale, o suo delegato oppure dal notaio, ove richiesto.
  10. L’Assemblea regionale è convocata in seduta Ordinaria, Straordinaria o Congressuale.

 

Articolo 11

Assemblea regionale in seduta Ordinaria

 

 

1.     L’Assemblea regionale in seduta Ordinaria è convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo.

2.     L’Assemblea Ordinaria è altresì convocata su richiesta sottoscritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) degli associati o dal Revisore Unico in relazione agli adempimenti relativi al bilancio.

3.     Spetta all’Assemblea regionale in seduta Ordinaria:

a.    deliberare in merito agli indirizzi e alle scelte politico – amministrative dell’Associazione;

b.    approvare il Bilancio consuntivo e preventivo annuale;

c.    approvare il programma annuale di attività e di interventi strategico organizzativi;

d.    nominare il Revisore Unico.

4.    L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in Assemblea.

5.    Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.    All’Assemblea regionale Ordinaria possono partecipare con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione della seduta, il Revisore Unico e i Coordinatori delle Consulte tematiche.

 

Articolo 12

Assemblea regionale in seduta Straordinaria

 

 

1.    L’Assemblea si riunisce in seduta Straordinaria per:

a.  eleggere il nuovo Presidente in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica. In tal caso l’Assemblea Straordinaria si terrà in sede Congressuale;

b.  deliberare le modifiche dello Statuto;

c.   deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione;

2.    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati.

3.    Le modifiche statutarie possono essere approvate a maggioranza qualificata dei 3/ 4 (tre quarti) dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti. 

4.    L’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica è convocata dal Vicepresidente vicario, o in caso di sua impossibilità da Vicepresidente in carica, o in caso di impossibilità di quest’ultimo dal Sindaco più anziano, entro quattro mesi dalla cessazione, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati. Il nuovo Presidente in sostituzione del Presidente in carica viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 14.

 

Articolo 13

Assemblea regionale in seduta Congressuale

 

 

1.     L’Assemblea si riunisce in seduta Congressuale ogni cinque anni.

2.     Spetta all’Assemblea in seduta Congressuale:

a.    eleggere il Presidente dell’Associazione;

b.    eleggere il Consiglio Direttivo;

c.    eleggere i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Umbria e i Delegati regionali all’Assemblea Congressuale Nazionale;

3.    L’Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea Congressuale è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati.

4.  Il Presidente dell’Associazione viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 14.

5.  Il Consiglio Direttivo viene eletto secondo le modalità stabilite dall’articolo 17.

6.  I componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Umbria e i Delegati regionali all’Assemblea Congressuale Nazionale sono eletti in base al Regolamento Congressuale di ANCI Nazionale.

7.  I lavori dell’Assemblea Congressuale sono aperti dal Presidente dell’Associazione in carica.

 

Articolo 14

Presidente

 

 

1.  Il Presidente viene eletto tra i Sindaci dei Comuni associati dall’Assemblea Congressuale, o in caso di cessazione anticipata, dall’Assemblea Congressuale Straordinaria a norma dell’articolo 12, o per acclamazione o con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2.  Il Presidente eletto nomina due o più Vicepresidenti, dei quali almeno uno con funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3.  Il Vicepresidente vicario, in caso di cessazione anticipata del Presidente, ne assume tutte le funzioni e provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria entro quattro mesi per la sostituzione del Presidente.

 

Articolo 15

Poteri del Presidente

 

 

1.  Il Presidente rappresenta l’ANCI Umbria, di cui ne ha la rappresentanza legale, assume tutti gli atti che non siano di competenza degli altri organi, convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, coordina l’attività dell’Associazione.

2.  Il Presidente, sulla base degli indirizzi formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, provvede alla nomina dei rappresentanti presso gli organismi esterni pubblici e privati.

3.  Nell’esercizio delle sue funzioni viene coadiuvato dai Vicepresidenti, dall’Ufficio di Presidenza e dal Segretario Generale.

4.  Il Presidente o suo delegato partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Anci Nazionale e Associazioni regionali.

5.  Il Presidente può in ogni caso delegare il Segretario al compimento di tutti gli atti necessari in relazione a specifiche attività e progetti dell’Associazione.

 

Articolo 16

Ufficio di Presidenza

 

 

1.     L’Ufficio di Presidenza è un organo di coordinamento dell’attività dell’Associazione e di collaborazione con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, è nominato dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

2.     L’Ufficio di Presidenza è composto:

a.    dal Presidente dell’Associazione;

b.    dai Vicepresidenti;

c.    dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

d.    da cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo;

e.    dal Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;

f.     dal Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;

3.     All’attività dell’Ufficio di Presidenza partecipa in qualità di invitato permanente il Presidente di Federsanità ANCI Umbria. La relativa partecipazione non conferisce il diritto di voto.

4.     All’attività dell’Ufficio di Presidenza partecipa altresì il Segretario Generale.

5.     Spetta all’Ufficio di Presidenza:

a.    verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali;

b.    determinare la costituzione delle Consulte tematiche e formulare gli indirizzi per la nomina dei Coordinatori;

c.    formulare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso gli organismi esterni;

6.     L’Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione.

7.     Il verbale delle sedute dell’Ufficio di Presidenza è redatto dal Segretario Generale. 

 

Articolo 17

Consiglio Direttivo

 

 

1.     Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ed esecutivo e provvede all’attuazione delle politiche di governo locale e regionale dell’Associazione; è eletto dall’Assemblea in sede Congressuale.

2.     Il Consiglio Direttivo è composto:

                         a.   da trenta membri, eletti dall’Assemblea Congressuale tra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico amministrativa negli Enti locali associati e tra i rappresentanti legali degli altri associati;

                         b.   dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali;

                         c.   dal Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;

3.     Partecipano in qualità di invitati permanenti senza il diritto di voto:

a.  il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali CAL;

b.  il Presidente di Federsanità ANCI Umbria o suo delegato;

c.   il Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate;

d.  il Coordinatore della Consulta per le politiche della montagna;

e.  il Coordinatore della Consulta di ANCI Giovani;

4.     L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene o su lista unica ed unitaria votata per acclamazione, o sulla base di liste contrapposte con sistema proporzionale, oppure su lista concordata votata per acclamazione.

5.     In caso di elezione su liste contrapposte si procede alla votazione in forma segreta, con voto alla sola lista.

6.     Le liste dovranno essere presentate da almeno il 10% dei Comuni componenti l’Assemblea e dovranno indicare i candidati nell’ordine in cui saranno eletti.

7.     Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione.

8.     Il Consiglio Direttivo, in prima seduta, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda seduta, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti.

9.     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 18

Poteri del Consiglio Direttivo

 

 

1.    Il Consiglio Direttivo:

a.  esprime gli indirizzi generali sugli orientamenti e dà le direttive dell’azione di ANCI Umbria;

b.  elabora lo schema del programma di attività e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria;

c.   su proposta del Segretario Generale adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria nella prima riunione utile;

d.  raccoglie ed elabora i documenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e.  nomina i cinque membri dell’Ufficio di Presidenza di sua competenza;

f.    nomina il Segretario Generale;

g.  nomina il Direttore responsabile dell’eventuale organo di stampa;

h.  stabilisce le eventuali indennità e gettoni di presenza dei componenti degli organi associativi e dei membri delle articolazioni operative e istituzionali dell’Associazione;

i.    delibera l’assetto organizzativo, proposto dal Segretario Generale;

j.    approva i regolamenti interni;

k.   svolge ogni altro compito ed attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

Articolo 19

Segretario Generale

 

 

1.    Il Segretario Generale provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione e ne risponde personalmente, adotta gli atti occorrenti ed assume le opportune iniziative al fine di dare esecuzione alle direttive degli organi e di gestire al meglio le risorse umane, reali e finanziarie.

2.    In particolare il Segretario Generale:

a.  sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione;

b.  provvede a dare esecuzione alle decisioni degli organi sociali;

c.   dispone di acquisti dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell’Associazione;

d.  predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione che propone per l’adozione al Consiglio Direttivo;

e.  provvede a dare esecuzione alle previsioni di bilancio;

f.    dirige il personale dell’Associazione;

g.  coordina l’attività degli uffici e ne predispone l’organizzazione; nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;

h.  conferisce incarichi a consulenti e collaboratori legati allo svolgimento delle attività progettuali;

i.    formula proposte di deliberazione agli organi competenti ed esprime i relativi pareri;

j.    cura ogni altro incarico o adempimento delegato dagli organi dell’Associazione;

k.   redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza;

l.    dispone la partecipazione a progetti ed iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali individuando partner e firmando i relativi atti conseguenziali;

m. provvede alla gestione operativa dei rapporti bancari anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;

n.  su delega del Presidente può stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con soggetti pubblici, privati o del terzo settore, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi associativi;

3.    Il Segretario Generale partecipa al Coordinamento nazionale dei Segretari/Direttori e, secondo quanto disposto dal Presidente, all’attività di organi nazionali dell’ANCI.

4.    L’incarico di Segretario Generale può essere affidato ad un dirigente di ruolo, distaccato a tempo pieno o parziale dagli enti associati, o a persona di pari competenza ed esperienza assunta con contratto.

5.    L’indennità o il compenso del Segretario vengono determinati facendo riferimento alle norme previste dalla contrattazione collettiva dell’ANCI Nazionale.

 

Articolo 20

Consulte tematiche

 

 

1.    Le Consulte tematiche sono articolazioni operative e propositive dell’Associazione nominate dall’Ufficio di Presidenza per lo studio e per l’approfondimento dei temi relativi all’ordinamento e alla vita delle autonomie locali, con funzioni di supporto al Consiglio Direttivo, all’Ufficio di Presidenza e al Presidente.

2.    I Coordinatori delle Consulte tematiche sono nominati dal Presidente dell’Associazione in base agli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza fra coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti associati.

3.    Possono partecipare alle Consulte coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti associati, altri soggetti di comprovata esperienza nelle materie attribuite alla Consulta nonché tecnici e funzionari delle Amministrazioni appositamente individuati.

4.    Le Consulte tematiche possono costituire al proprio interno Commissioni o Gruppi di lavoro in ordine alla analisi, studio e approfondimento di aspetti e problematiche di qualunque natura.

5.    I Coordinatori delle Consulte tematiche hanno il compito di predisporre i temi da trattare e curare che sia dato corso all’attività dello stesso e dei Gruppi di Lavoro/Commissioni istituiti. Essi partecipano, su invito, del Presidente, alle riunioni degli organi dell’Associazione con funzioni di referenti sulle materie e sull’attività di loro competenza.

6.    La partecipazione e l’organizzazione dei lavori delle Consulte può essere disciplinata con apposito regolamento.

 

Articolo 21

Conferenza dei Consigli Comunali

 

 

1.    È costituita la Conferenza dei Consigli Comunali per assicurare un’adeguata presenza delle Assemblee Comunali nella vita dell’Associazione.

2.    La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

3.    Il Coordinatore regionale della Conferenza dei Consigli Comunali è designato dal Presidente.

4.    Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

5.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza possono essere disciplinate con apposito regolamento.

6.    La Conferenza regionale collabora con la Conferenza nazionale dei Consigli comunali.

 

Articolo 22

Consulta dei Piccoli Comuni

 

 

1.    È costituita la Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta : la “Consulta dei Piccoli Comuni”.

2.    La Consulta dei Piccoli Comuni ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni.

3.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta e due Vice Coordinatori.

4.    Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

5.    Il Coordinatore partecipa al Consiglio Nazionale al fine di coordinare l’attività regionale con quella nazionale dell’ANCI.

6.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 23

Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate

 

 

1.         È costituita la Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate finalizzata ad assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale.

2.         Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.         Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.         Il Coordinatore partecipa al Consiglio Nazionale al fine di coordinare l’attività regionale con quella nazionale dell’ANCI.

5.         Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 24

Consulta per le politiche della montagna

 

 

1.    È costituita la Consulta per le politiche della montagna al fine di assicurare e promuovere il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le aree montane.

2.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.    Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.    Il Coordinatore partecipa alle analoghe articolazioni nazionali in conformità allo statuto di ANCI Nazionale.

5.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 25

Consulta ANCI Giovani

 

 

1.    È costituita la Consulta ANCI Giovani rivolta a promuovere e valorizzare sia il ruolo degli amministratori giovani sia a sostenere e sviluppare le politiche degli enti rivolte alle fasce più giovani delle comunità locali.

2.    Il Presidente dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza, nomina il Coordinatore della Consulta.

3.    Il Coordinatore partecipa alle attività del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente senza il diritto di voto.

4.    Le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta possono essere disciplinate con apposito regolamento.

 

Articolo 26

Revisore Unico

 

 

1.    L’Assemblea regionale in seduta Ordinaria provvede a nominare il Revisore Unico.

2.    Il Revisore vigila periodicamente sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione eseguendo verifiche contabili e di cassa.

3.    Il Revisore esprime parere obbligatorio sui Bilanci di previsione e riscontra l’esattezza dei Bilanci consuntivi controfirmandoli.

4.    Il Revisore sottopone al Consiglio Direttivo ed Assemblea una relazione annuale sull’andamento della gestione.

5.    L’incarico del Revisore è incompatibile con quello di componente degli altri organi associativi, alle adunanze dei quali può, tuttavia, partecipare nelle ipotesi previste dallo Statuto, nonché su invito e comunque nell’ambito delle proprie competenze.

6.    Il Revisore rimane in carica per quattro anni ed il suo componente è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

 

Articolo 27

Finanze, Contabilità, Patrimonio

 

 

1.    ANCI Umbria esercita l’autonomia finanziaria anche con il reperimento di risorse aggiuntive alla percentuale dei contributi associativi ad essa assegnati dall’ANCI Nazionale.

2.     Le entrate di ANCI Umbria sono costituite da:

a.  trasferimenti effettuati dall’ANCI Nazionale come quota della contribuzione nazionale dei Comuni, nell’importo definito secondo lo Statuto di detta Associazione;

b.  quote associative regionali di diretta contribuzione dei Comuni umbri associati, deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

c.   eventuale quota straordinaria in misura determinata dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo per attività di carattere straordinario. Tale quota regolarmente approvata è obbligatoria per tutti gli associati ed è finalizzata esclusivamente al finanziamento dell’attività straordinaria dell’Associazione regionale;

d.  quote associative annuali degli Enti diversi dai Comuni, stabilite dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in misura perequata alle contribuzioni dei Comuni;

e.  contributi percepiti e/o proventi derivanti dallo svolgimento di progetti, iniziative e servizi agli associati  resi  anche  attraverso  la/e  associazione/i  o  società  partecipata/e  o sottoposta/e a controllo di ANCI Umbria, o derivanti da accordi con Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali;

f.    contributi volontari e straordinari;

g.  da proventi derivanti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati, dall’utilizzo dei beni e dall’attività svolta dall’ANCI Umbria per la realizzazione dell’oggetto sociale;

3.    La gestione contabile e finanziaria dell’Associazione è effettuata in conformità all’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, ed alle disposizioni di legge applicabili.

4.    In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

5.    Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall’Associazione esclusivamente per la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, formazione e pubblicazioni e non devono comportare per l’Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente connessi alle attività sopra elencate per le quali sono concessi. Compete all’Ufficio di Presidenza valutare l’opportunità della loro accettazione in relazione alle affinità dell’Associazione.

6.    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi e dai beni acquistati con questi. Finché l’Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del Patrimonio, né pretenderne la quota parte in caso di recesso.

 

Articolo 28

Esercizio finanziario

 

 

1.    L’esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

2.    Il Bilancio annuale Consuntivo e di Previsione sono predisposti dal Segretario Generale, adottati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Giugno dell’anno successivo e presentati all’Assemblea per l’approvazione.

3.    Il Bilancio Consuntivo viene trasmesso all’ANCI Nazionale entro tre mesi dall’approvazione.

4.    Il Bilancio di ANCI Umbria è pubblicato secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali.

 

Articolo29
Votazioni

 

1.    Tranne i casi per i quali sia diversamente predisposto dallo Statuto, le deliberazioni degli organi collegiali vengono adottate con voto palese e a maggioranza dei presenti.

2.    In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3.    Le votazioni concernenti le persone si effettuano a scrutinio segreto salvo il caso di acclamazione.

 

Articolo 30

Federsanità ANCI Umbria

 

1.    ANCI Umbria riconosce Federsanità ANCI Umbria come struttura di incontro fra aziende sanitarie locali e ospedaliere e dei Comuni, anche attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati, nell’ottica dell’integrazione dei servizi socio – sanitari con quelli socio – assistenziali e ne recepisce lo Statuto.

2.    Il Presidente di Federsanità ANCI Umbria partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.

3.    Le relative partecipazioni non conferiscono il diritto di voto.

4.    Sulla base degli indirizzi formulati in sede dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente nomina i rappresentanti di ANCI Umbria presso gli organi di Federsanità, nel rispetto del principio delle pari opportunità e garantendo la rappresentanza dei piccoli Comuni.

 

Articolo 31

Scioglimento

 

1.    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta Straordinaria da una maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati.

2.    L’Assemblea nomina un Commissario straordinario, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

 

Articolo 32

Modifiche dello Statuto

 

 

1.  Le modifiche ed integrazioni dello Statuto sono approvate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza qualificata dei 3 /4 (tre quarti) dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti.

2.  Ove proposte in occasione dell’Assemblea riunita in sede Congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

3.  Lo Statuto viene trasmesso, dopo l’approvazione, al Consiglio Nazionale dell’ANCI per i conseguenti adempimenti previsti dallo Statuto nazionale.

 

Articolo 33

Rinvio

 

 

1.    Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio agli articoli del Codice Civile, allo Statuto di ANCI Nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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